Capo XI

Art. 46

Consegnatari dei materiali

In vigore dal 7 feb 2006
1. I consegnatari per debito di custodia rendono i conti giudiziali, ai sensi della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, muniti dell'attestazione di benestare del Comandante dell'ente, al Comando generale che ne cura l'invio all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti. 2. I consegnatari per debito di vigilanza sono agenti appositamente designati che rendono il conto amministrativo anche per i materiali in uso presso comandi, uffici e personale dipendenti. Il conto amministrativo, munito dell'attestazione di benestare del Comandante dell'ente, è inoltrato al Comando generale che ne cura l'invio all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. I consegnatari dei materiali di consumo rispondono dei materiali affidati per competenza, senza la resa del conto.
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Consegnatari dei materiali (Art. 46 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo