Capo XI
Art. 46
Consegnatari dei materiali
In vigore dal 7 feb 2006
1. I consegnatari per debito di custodia rendono i conti giudiziali, ai sensi della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, muniti dell'attestazione di benestare del Comandante dell'ente, al Comando generale che ne cura l'invio all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.
2. I consegnatari per debito di vigilanza sono agenti appositamente designati che rendono il conto amministrativo anche per i materiali in uso presso comandi, uffici e personale dipendenti. Il conto amministrativo, munito dell'attestazione di benestare del Comandante dell'ente, è inoltrato al Comando generale che ne cura l'invio all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I consegnatari dei materiali di consumo rispondono dei materiali affidati per competenza, senza la resa del conto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-46