Capo XI

Art. 51

Materiali fuori uso per cause tecniche

In vigore dal 7 feb 2006
1. Gli enti formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o singoli oggetti che, pur essendo efficienti, rispettivamente: a) non hanno trovato o non possono trovare utile impiego in relazione alla loro primitiva destinazione; b) sono ritenuti superati per motivi di natura tecnica. 2. La proposta è inoltrata al Comando generale, con il parere motivato della commissione tecnica nominata dal Comandante dell'ente. 3. La dismissione o radiazione dei materiali, può essere disposta anche direttamente dal Comando generale. 4. Il Comando generale stabilisce se i materiali dismessi o radiati devono essere: a) impiegati per finalità diverse da quelle originarie; b) trasformati; c) venduti, nello stato in cui si trovano o previa demolizione o disfacimento, previa dichiarazione di fuori uso; d) distrutti.
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