Capo XI
Art. 51
Materiali fuori uso per cause tecniche
In vigore dal 7 feb 2006
1. Gli enti formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o singoli oggetti che, pur essendo efficienti, rispettivamente:
a) non hanno trovato o non possono trovare utile impiego in relazione alla loro primitiva destinazione;
b) sono ritenuti superati per motivi di natura tecnica.
2. La proposta è inoltrata al Comando generale, con il parere motivato della commissione tecnica nominata dal Comandante dell'ente.
3. La dismissione o radiazione dei materiali, può essere disposta anche direttamente dal Comando generale.
4. Il Comando generale stabilisce se i materiali dismessi o radiati devono essere:
a) impiegati per finalità diverse da quelle originarie;
b) trasformati;
c) venduti, nello stato in cui si trovano o previa demolizione o disfacimento, previa dichiarazione di fuori uso;
d) distrutti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-51