Capo XII

Art. 58

Responsabilità del Comandante dell'ente

In vigore dal 7 feb 2006
1. Nel caso in cui la responsabilità possa estendersi al Comandante dell'ente, questi informa immediatamente il Comando generale. 2. Il Comandante generale, in base alla comunicazione suddetta o di sua iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina la commissione prevista dall', presieduta da un ufficiale generale del Corpo, e, quando emergono elementi di responsabilità, fa denuncia del fatto al Procuratore regionale della Corte dei conti, costituendo in mora i presunti responsabili. 3. Alla nomina della commissione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze quando la responsabilità possa estendersi al Comandante generale.
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Responsabilità del Comandante dell'ente (Art. 58 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo