Capo XII

Art. 62

Quantificazione dell'addebito

In vigore dal 7 feb 2006
1. L'addebito per perdita di materiali è commisurato: a) per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili o nomenclatorie; b) per i materiali non assunti in carico, al prezzo di acquisto. 2. L'addebito può essere ridotto o aumentato, quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello in carico. 3. L'addebito per deterioramento di materiali corrisponde alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati, viene addebitata anche la differenza di valore. 4. Quando i materiali deteriorati vengono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita viene portato in diminuzione all'addebito ai responsabili.
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Quantificazione dell'addebito (Art. 62 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo