Capo XII
Art. 62
Quantificazione dell'addebito
In vigore dal 7 feb 2006
1. L'addebito per perdita di materiali è commisurato:
a) per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili o nomenclatorie;
b) per i materiali non assunti in carico, al prezzo di acquisto.
2. L'addebito può essere ridotto o aumentato, quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello in carico.
3. L'addebito per deterioramento di materiali corrisponde alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati, viene addebitata anche la differenza di valore.
4. Quando i materiali deteriorati vengono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita viene portato in diminuzione all'addebito ai responsabili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-62