Capo XII

Art. 64

Azioni di regresso e rivalsa

In vigore dal 7 feb 2006
1. Le azioni di regresso e di rivalsa, intentate a termine di legge da chi rifonde somme all'Amministrazione in applicazione delle norme del presente regolamento, si svolgono all'infuori di ogni ingerenza dell'Amministrazione stessa.
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Azioni di regresso e rivalsa (Art. 64 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo