Capo XII
Art. 64
Azioni di regresso e rivalsa
In vigore dal 7 feb 2006
1. Le azioni di regresso e di rivalsa, intentate a termine di legge da chi rifonde somme all'Amministrazione in applicazione delle norme del presente regolamento, si svolgono all'infuori di ogni ingerenza dell'Amministrazione stessa.
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