Capo XII

Art. 63

Pagamento rateale del debito

In vigore dal 7 feb 2006
1. Qualora i responsabili accettino formalmente di rifondere il danno, le autorità di cui all' possono concedere il pagamento rateale del debito, ragguagliando i ratei all'entità del danno e alla solvibilità del debitore.
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Pagamento rateale del debito (Art. 63 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo