Capo XII

Art. 60

Cause di giustificazione

In vigore dal 7 feb 2006
1. Le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni di denaro e di materiali sono ammessi a discarico, a norma dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, soltanto quando gli agenti esibiscono le giustificazioni stabilite dalle disposizioni che disciplinano i relativi servizi e, nel contempo, comprovano la non imputabilità del danno nè per negligenza nè per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro e delle cose avute in consegna.
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Cause di giustificazione (Art. 60 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo