Art. 59 · Autorità competente
Capo XII

Art. 59

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Autorità competente

In vigore dal 7 feb 2006
1. Competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi degli articoli che precedono, sono: a) il Comandante dell'ente fino al limite di valore stabilito dal Comandante generale; b) il Comandante generale per importi superiori; c) il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto dal comma 3 dell'. 2. L'autorità competente emette decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore. In caso contrario, dispone, sempre a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile del materiale. 3. Per cali di giacenza, di distribuzione, di trasformazione e di trasporto, che rientrano nelle aliquote fissate da speciali istruzioni, il discarico è ammesso previo accertamento da parte di apposita commissione nominata dal Comandante dell'ente che ha in carico i materiali. 4. Ove la consistenza dei materiali subisca cali che eccedono le aliquote di cui al comma precedente, la competenza è riservata al Comando generale.
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