Capo VIII

Art. 40

Abbattimento

In vigore dal 7 feb 2006
1. Il Comandante dell'ente, qualora la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenza dell'animale ovvero il mantenimento in vita dell'animale medesimo determini situazioni di pericolo, su proposta dell'ufficiale veterinario o del medico veterinario convenzionato, può autorizzare l'eutanasia dell'animale.
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Abbattimento (Art. 40 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo