Capo VIII
Art. 40
Abbattimento
In vigore dal 7 feb 2006
1. Il Comandante dell'ente, qualora la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenza dell'animale ovvero il mantenimento in vita dell'animale medesimo determini situazioni di pericolo, su proposta dell'ufficiale veterinario o del medico veterinario convenzionato, può autorizzare l'eutanasia dell'animale.
Storico versioni
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