Titolo V

Art. 29

Rinvio

In vigore dal 5 apr 2024
1. Sono rinviati dall'Accademia gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Sono considerati tali gli allievi che: a) non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'attitudine militare o professionale, la cui valutazione è effettuata in qualsiasi fase dell'anno di corso ovvero del corso e comunque al termine dello stesso; b) al termine dell'anno di corso ovvero del corso non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nelle esercitazioni militari; c) al termine dell'anno di corso non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'addestramento ginnico sportivo ovvero al termine del corso, per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, non hanno superato le prove di efficienza fisica. 2. Sono altresì rinviati dall'Accademia gli allievi che: a) non sottoscrivono il previsto obbligo di servizio ai sensi dell' del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; b) dichiarano di rinunciare al corso, se allievi ufficiali, durante la frequenza del biennio di Accademia, ovvero, se frequentatori degli altri corsi di formazione, entro il termine del corso; c) riportano una inidoneità permanente al servizio. È equiparata ad essa l'inidoneità incondizionata al servizio per un periodo ininterrotto superiore ad un anno o per diversi periodi che, sommati, superino l'anno, determinata da malattie non diagnosticate alla visita medica di ammissione od insorte in seguito. Per i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il limite di un anno è ridotto ad un periodo pari a un terzo della durata del corso stesso. Nel computo degli anzidetti periodi non si considerano i giorni coincidenti con le interruzioni collettive delle attività; d) perdono in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, qualora frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale, e non proseguono il ciclo formativo ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 9 e 10, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; e) non sono ammessi all'anno successivo ai sensi dell' per la seconda volta nell'ambito del ciclo formativo quinquennale; f) LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33; g) non superano i corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno ai sensi dell', comma 3, fatta salva la facoltà prevista dall', comma 3. 2-bis. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il terzo anno del corso di applicazione a seguito di mancato superamento degli esami è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed è iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso. 3. Il provvedimento di rinvio è adottato con determinazione del Comandante generale al verificarsi di una delle cause di cui ai commi 1 e 2. 4. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33.

Note all'articolo

  • Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-29

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