Titolo V
Art. 30
Espulsione
In vigore dal 5 apr 2024
1. Può essere espulso dall'Accademia l'allievo nei cui confronti è stata adottata:
a) la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) la sospensione disciplinare di cui agli articoli 1357, comma 1, lettera a), e 1379 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-30