Titolo VI
Art. 35
Norme abrogate
In vigore dal 28 apr 2004
1. Sono abrogate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 27 ottobre 1994, registrati ai numeri 1151 e 1152 del 13 dicembre 1994, e successive modificazioni, recanti rispettivamente «disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di finanza» e «disposizioni per lo svolgimento del corso per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo provenienti dai marescialli della Guardia di finanza».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 marzo 2004
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 399
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-35