Titolo V

Art. 32

Provvedimento di espulsione

In vigore dal 28 apr 2004
1. Il provvedimento finale è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 2. La procedura si conclude nel termine di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.
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Provvedimento di espulsione (Art. 32 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale ... e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione) — Testo vigente | Portale Normativo