Titolo V
Art. 31
Procedura di espulsione
In vigore dal 5 apr 2024
1. Il Comandante dei corsi, qualora ritenga che il verificarsi delle condizioni di cui all' denoti grave insufficienza delle qualità morali e di carattere necessarie per completare l'iter formativo ovvero arrechi pregiudizio al prestigio del Corpo o all'immagine dell'Istituto nonché al progetto formativo, formula motivata proposta di avvio del procedimento di espulsione.
2. Il Comandante dell'Accademia, effettuato il controllo di legittimità:
a) avvia, con immediatezza, il procedimento dandone comunicazione all'interessato avvisandolo, nel contempo, della facoltà a lui riconosciuta, entro quindici giorni, di prendere visione degli atti e di presentare memorie;
b) nomina una commissione, composta dal Capo di Stato maggiore dell'Accademia, quale presidente, e da altri due ufficiali.
3. L'allievo è avvisato della facoltà di partecipare alla seduta della commissione, di farsi assistere da un militare di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della commissione e di produrre memorie e rilasciare dichiarazioni.
4. La commissione prende cognizione degli atti e delle eventuali memorie e dichiarazioni rese dall'allievo e predispone una relazione finale contenente valutazioni e proposte, obbligatorie ma non vincolanti. Il Comandante dell'Accademia ed il Generale Ispettore esprimono in merito il loro motivato parere.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-31