Titolo V
Art. 33
Effetti dei provvedimenti di rinvio e di espulsione
In vigore dal 5 apr 2024
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 13,, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il rinvio o l'espulsione dall'Accademia comporta il proscioglimento della ferma contratta e, per l'ufficiale allievo, il collocamento in congedo assoluto.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-33