Capo III

Art. 28

Formazione della graduatoria annuale

In vigore dal 5 apr 2024
1. L'anzianità relativa dei frequentatori in ciascun anno di corso è determinata come segue: a) la graduatoria degli allievi del 1° anno del corso di Accademia è data dalla graduatoria di ingresso; b) la graduatoria degli allievi del 2° anno del corso di Accademia è data dalla graduatoria formata al termine del 1° anno del corso di Accademia; c) la graduatoria degli allievi del 1° anno del corso di applicazione è data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del 1° e del 2° anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria; d) la graduatoria degli allievi del 2° anno del corso di applicazione è data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c) e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione; e) la graduatoria degli allievi del 3° anno del corso di applicazione è data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c), il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno del corso di applicazione. La promozione a tenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria; f) la graduatoria degli allievi al termine del 3° anno del corso di applicazione è data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c), il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione, il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno del corso di applicazione e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 3° anno del corso di applicazione. Al termine del ciclo formativo quinquennale è determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti secondo l'ordine di tale graduatoria. 2. L'allievo che ripete ovvero recupera l'anno è inserito nel corso che deve ripetere ovvero recuperare in base al punto: a) riportato nel concorso di ammissione, per la ripetizione ovvero il recupero del 1° anno di Accademia e per il recupero del corso di durata annuale o inferiore all'anno; b) di classificazione annuale conseguito nel precedente anno accademico, per la ripetizione ovvero il recupero degli altri anni di corso. 3. L'allievo frequentatore dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, fatta eccezione per l'ufficiale allievo reclutato ai sensi dell' del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, all'atto della nomina ad ufficiale è iscritto in ruolo in base alla graduatoria al termine del corso. Qualora abbia frequentato il corso da ufficiale, l'anzianità relativa viene rideterminata in base alla graduatoria al termine del corso.

Note all'articolo

  • Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-28

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Formazione della graduatoria annuale (Art. 28 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale ... e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione) — Testo vigente | Portale Normativo