Capo II
Art. 24
Valutazione della conoscenza delle lingue straniere
In vigore dal 5 apr 2024
1. Per il primo anno dei corsi di formazione di durata pluriennale, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite soglie minime di idoneità nonché modalità e criteri di valutazione della conoscenza delle lingue straniere.
2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33.
3. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-24