Capo II
Art. 25
Ripetizione dell'anno di corso
In vigore dal 5 apr 2024
1. Ripete l'anno di corso l'allievo che, nell'ambito delle aree di valutazione previste dall'ordinamento didattico-addestrativo del corso:
a) non ha superato più di tre esami ovvero scrutini in prima sessione;
b) non ha superato anche un solo esame ovvero un solo scrutinio in seconda sessione;
c) al termine dell'anno di corso ha conseguito una media complessiva inferiore a 18 trentesimi nel profitto degli studi.
PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33.
1-bis. Per il primo anno dei corsi di formazione di durata pluriennale, tra gli esami ovvero gli scrutini di cui al comma 1, lettere a) e b), sono compresi quelli relativi alle lingue straniere.
2. Gli esami e gli scrutini superati dall'allievo nell'anno in cui si è verificata almeno una delle cause di ripetizione di cui al comma 1 e le relative votazioni sono privi di effetto ai fini del corso di studi universitari al quale è iscritto ai sensi dell', comma 3.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'allievo frequentatore dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno non supera l'anno di corso ed è rinviato dall'Accademia ai sensi dell'.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-25