Capo III
Art. 27
Classificazione annuale
In vigore dal 5 apr 2024
1. Al termine dell'anno accademico è assegnato ad ogni allievo un punto di classificazione per la formazione della graduatoria.
2. Il punto di classificazione è dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti riportati nell'attitudine militare o professionale, negli esami finali e negli scrutini delle materie di insegnamento, nell'addestramento ginnico sportivo e nelle esercitazioni militari in base alle prescrizioni dell'ordinamento didattico-addestrativo del corso. Il voto di attitudine militare o professionale partecipa alla formazione del punto di classificazione annuale con coefficiente tre. Per gli insegnamenti superati in seconda sessione, il voto preso in considerazione per la formazione del punto di classificazione annuale è dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti conseguiti in prima ed in seconda sessione. 3. Tale media, espressa in trentesimi, è convertita in centesimi ed è ricavata sino alla frazione di millesimo.
3-bis. Per i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, la valutazione dell'addestramento ginnico sportivo non concorre alla formazione del calcolo del punto di classificazione, ai sensi dei commi 2 e 3.
4. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33.
5. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33.
6. Al termine di ciascun anno accademico, l'ufficio addestramento e studi forma la graduatoria degli allievi sulla base del punto di classificazione annuale.
7. A parità di punto di classificazione è data la precedenza al frequentatore con il voto più alto in attitudine militare o professionale. In caso di ulteriore parità, è data precedenza al frequentatore meglio classificato nella graduatoria del precedente anno ovvero, per la formazione della graduatoria del primo anno di accademia, in quella redatta al termine del concorso di ammissione.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-27