Capo II

Art. 22

Valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari

In vigore dal 5 apr 2024
1. La valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari è espressa nei confronti degli allievi dei corsi di Accademia ed è riferita alle capacità ed all'impegno dimostrati nell'istruzione formale, nella pratica d'armi e nell'addestramento al tiro, nelle esercitazioni militari esterne, nonché durante la partecipazione a cerimonie militari e ad attività applicative a contenuto tecnico-operativo. 2. Nei confronti degli allievi del ruolo normale - comparto aeronavale la valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari è espressa in ciascun anno del ciclo formativo e tiene conto, in particolare, dei risultati conseguiti nel corso delle attività addestrative di specializzazione. 3. La valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari è espressa da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati all'allievo da valutare. 4. La commissione che valuta il rendimento nelle esercitazioni militari si riunisce almeno due volte per ciascun anno di corso per verificarne l'andamento, fatto salvo quanto disposto dall', comma 1, lettera b).

Note all'articolo

  • Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-22

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