Capo II
Art. 19
Sessioni d'esame
In vigore dal 5 apr 2024
1. Per ciascun anno accademico sono previste due sessioni d'esame, la prima al termine delle attività didattiche, la seconda prima della conclusione dell'anno accademico.
2. Supera l'esame ovvero lo scrutinio l'allievo che riporti un voto non inferiore a 18 trentesimi ovvero abbia conseguito gli obiettivi formativi relativi alle materie la cui conoscenza è valutata con giudizio di idoneità ai sensi dell', comma 2. Nel caso di insegnamenti a scrutinio, il voto dello scrutinio è dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti conseguiti durante l'anno. Nel caso di insegnamenti con esami a prove successive, l'esame si conclude con l'attribuzione di un unico voto che tiene conto del rendimento nelle singole prove d'esame.
3. L'allievo che non supera l'esame ovvero lo scrutinio fino ad un massimo di tre materie d'insegnamento in prima sessione è rimandato alla seconda sessione per le materie non superate. Nel computo delle tre materie rientrano anche le lingue straniere....
4. L'allievo che, senza giustificato motivo, non si presenti all'esame, viene considerato non idoneo nella relativa materia d'insegnamento e, agli effetti del computo del punto di classificazione annuale, gli è attribuito un voto pari a 1 trentesimo.
5. L'allievo che, per malattia od altra causa indipendente dalla sua volontà, non abbia potuto essere scrutinato per insufficiente numero di valutazioni conseguite nell'anno o non abbia potuto fruire in tutto o in parte della prima sessione d'esame, è ammesso a sostenere le prove, nelle materie nelle quali non abbia potuto sostenere l'esame o lo scrutinio, in seconda sessione. Tali materie non sono computate nel calcolo di cui al comma 3.
6. Nei casi in cui l'impedimento a sostenere gli esami è determinato da malattia, questa è di volta in volta accertata dal Capo ufficio sanitario dell'Accademia. Per gli esami portati a termine il successivo accertamento di malattia non costituisce motivo di impedimento all'attribuzione del voto d'esame ovvero del giudizio di idoneità, nonché di annullamento della valutazione eventualmente già espressa.
7. L'allievo assente che non possa, per malattia o per altra causa indipendente dalla sua volontà, rientrare in Accademia per sostenere gli esami, deve far constare l'impedimento mediante idonea documentazione.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-19