Capo II
Art. 20
Prova scritta d'esame
In vigore dal 28 apr 2004
1. Durante lo svolgimento dell'eventuale prova scritta d'esame è presente in aula una commissione di vigilanza nominata dal Comandante dell'Accademia.
2. L'allievo che contravviene alle prescrizioni di cui all', comma 1, lettera e), o che comunque abbia copiato in tutto o in parte l'elaborato della prova scritta, viene allontanato dall'aula ed allo stesso è assegnato un voto pari a 1 trentesimo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono, per quanto applicabili, anche alle eventuali prove scritte intermedie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-20