Titolo II

Art. 3

Comandante dell'Accademia

In vigore dal 28 apr 2004
1. Allo svolgimento dei corsi di formazione sovrintende il Comandante dell'Accademia, che esercita l'alta direzione di tutte le attività dell'Istituto. In particolare, egli: a) emana le disposizioni relative al comportamento degli allievi, ne regolamenta le attività e determina l'orario giornaliero delle operazioni; b) propone, previa intesa con i competenti organi universitari, le attività didattiche, ed i relativi programmi, ricomprese nei corsi di studio per la formazione degli ufficiali attivati dalle università convenzionate con l'Accademia, la cui titolarità è affidata a docenti universitari; c) propone le attività didattiche a carattere tecnico-operativo ed i relativi docenti, le attività addestrative ed il calendario generale dell'anno accademico; d) pianifica le attività didattiche, addestrative e le prove di valutazione in conformità all'ordinamento didattico-addestrativo approvato e ne controlla il puntuale adempimento promuovendo il pieno coinvolgimento dei docenti nel progetto formativo dell'Istituto; e) emana le norme per lo svolgimento delle prove scritte d'esame in modo da garantirne il corretto, imparziale e trasparente svolgimento; f) promuove, nell'ambito dei programmi dei corsi di formazione dell'Istituto, attività di studio e di ricerca nei settori d'interesse istituzionale; g) determina l'indirizzo didattico degli insegnamenti concernenti l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle competenze tecnico-professionali relative agli ambiti operativi della Guardia di finanza; h) assume le più idonee iniziative per valutare la qualità del processo formativo operando, per le attività di cui alla lettera b), d'intesa con i competenti organi universitari; i) su proposta dei docenti, stabilisce i libri di testo e le dispense da adottare per gli insegnamenti a carattere universitario e propone quelli relativi agli insegnamenti dell'area tecnico-operativa; j) autorizza l'organizzazione di lezioni di sostegno nel caso di lacune generalizzate ovvero individuali; k) indirizza le relazioni esterne dell'Accademia ed assume le più idonee iniziative per promuovere l'immagine dell'Istituto.
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Comandante dell'Accademia (Art. 3 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale ... e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione) — Testo vigente | Portale Normativo