Titolo III
Art. 6
Denominazione di allievo
In vigore dal 28 apr 2004
1. La denominazione di «allievo», utilizzata nel presente regolamento senza alcuna specificazione, è riferita ai frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-6