Titolo III
Art. 9
Licenze
In vigore dal 5 apr 2024
1. Nei periodi di interruzione delle attività formative, l'allievo fruisce di licenza ordinaria per la durata stabilita dal calendario di massima dell'anno accademico. Per l'allievo che durante la frequenza dei corsi conserva il grado rivestito nella Guardia di finanza, detti periodi sono computati nel calcolo dei giorni di licenza ordinaria eventualmente spettanti in relazione alla propria anzianità di servizio.
2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33.
3. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33.
4. L'allievo ammesso a ripetere l'anno ai sensi dell' è posto in licenza straordinaria con assegni dalla data di termine degli esami di seconda sessione sino alla data di inizio del nuovo anno accademico.
5. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi dell', comma 1, è posto in licenza straordinaria senza assegni per il periodo intercorrente tra la data nella quale è cessata la causa che ha determinato l'assenza o l'inidoneità e quella di inizio del nuovo anno accademico.
5-bis. Qualora l'assenza o l'inidoneità che determina il recupero dell'anno ai sensi dell', comma 1, derivi da malattia dipendente da causa di servizio, l'allievo, per il medesimo periodo di cui al comma 5 del presente articolo, è collocato in licenza straordinaria con il trattamento economico previsto per il grado o lo stato giuridico rivestito.
6. L'allievo sottoposto a procedura di rinvio o di espulsione è posto in licenza straordinaria con assegni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento sino alla data di perfezionamento dei relativi provvedimenti.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-9