Titolo III
Art. 8
Effetti dell'arruolamento
In vigore dal 5 apr 2024
1. I vincitori di concorso ammessi a frequentare i corsi di Accademia di durata biennale per la formazione di ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, all'atto dell'arruolamento assumono la qualifica di «allievo ufficiale», previa rinuncia al grado eventualmente rivestito nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza.
2. La qualifica di allievo ufficiale è conservata fino alla nomina a sottotenente. L'allievo ufficiale è equiparato per stato giuridico all'allievo finanziere.
3. I frequentatori dei corsi sono iscritti, con oneri a carico della Guardia di finanza, ai corsi per la formazione degli ufficiali del Corpo eventualmente attivati dalle università convenzionate con l'Accademia.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-8