Titolo III

Art. 12

Cariche, diplomi di merito e distintivi

In vigore dal 28 apr 2004
1. Nel rispetto delle tradizioni militari dell'Istituto, il Comandante dell'Accademia individua, con proprie determinazioni, denominazione, requisiti e modalità per il conferimento agli allievi delle cariche dei corsi, dei diplomi di merito e dei distintivi, tenuto conto del complesso delle qualità morali e del rendimento dimostrato negli studi, nelle esercitazioni militari e nelle altre attività formative e, per gli allievi del primo anno di corso, della graduatoria di merito del concorso di ammissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cariche, diplomi di merito e distintivi (Art. 12 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale ... e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione) — Testo vigente | Portale Normativo