Titolo III
Art. 12
Cariche, diplomi di merito e distintivi
In vigore dal 28 apr 2004
1. Nel rispetto delle tradizioni militari dell'Istituto, il Comandante dell'Accademia individua, con proprie determinazioni, denominazione, requisiti e modalità per il conferimento agli allievi delle cariche dei corsi, dei diplomi di merito e dei distintivi, tenuto conto del complesso delle qualità morali e del rendimento dimostrato negli studi, nelle esercitazioni militari e nelle altre attività formative e, per gli allievi del primo anno di corso, della graduatoria di merito del concorso di ammissione.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-12