Capo II
Art. 16
Oggetto della valutazione
In vigore dal 5 apr 2024
1. Formano oggetto di valutazione, secondo le prescrizioni contenute nell'ordinamento didattico-addestrativo di ciascun corso e le modalità riportate nei successivi articoli, l'attitudine militare o professionale, il profitto negli studi, ivi compresa la conoscenza delle lingue straniere..., il rendimento nelle esercitazioni militari e nell'addestramento ginnico sportivo.
2. Il rendimento nelle aree di valutazione di cui al comma 1 è espresso in voti da 1 a 30 ovvero con giudizio di idoneità per la conoscenza delle lingue straniere per i frequentatori del primo anno dei corsi di Accademia e per il rendimento nell'addestramento ginnico sportivo per i frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno.
3. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 10 GENNAIO 2024, N. 33.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-16