Titolo IV›Capo I
Art. 15
Consiglio dei docenti
In vigore dal 5 apr 2024
1. Per ciascun corso è istituito un «consiglio dei docenti», presieduto dal Comandante dell'Accademia e composto dagli insegnanti titolari delle attività didattiche o, in caso di impedimento, da insegnanti aggiunti da questi delegati.
2. Il consiglio, fatte salve, ove previste, le attribuzioni dei competenti organi universitari:
a) fornisce indicazioni in ordine all'indirizzo didattico degli insegnamenti e valuta l'adeguatezza dei relativi programmi ed il loro coordinamento;
b) formula proposte sull'organizzazione e qualità delle attività didattiche e sui criteri di valutazione;
c) stabilisce, per gli insegnamenti ad esame finale, le modalità di accertamento del profitto ed il calendario delle prove;
d) esprime pareri non vincolanti in merito alle proposte di modifica dell'ordinamento didattico.
3. Il consiglio viene convocato ogni volta che il Comandante dell'Accademia lo ritenga necessario, ovvero a richiesta di un docente titolare del corso, per prendere in esame questioni concernenti le suddette competenze e, comunque, almeno una volta all'anno.
4. Partecipa alle riunioni del consiglio il capo dell'ufficio addestramento e studi. L'ufficiale preposto all'ufficio addestramento e studi espleta le funzioni di segretario.
5. Gli argomenti trattati dal consiglio sono fatti constare in apposito verbale.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-15