Titolo IV›Capo I
Art. 13
Corsi di formazione
In vigore dal 28 apr 2004
1. I corsi per la formazione degli ufficiali della Guardia di finanza sono organizzati e svolti dall'Accademia con carattere di unitarietà ed esclusività.
2. In ciascun anno accademico sono programmati i corsi di formazione previsti dal Comando generale della Guardia di finanza in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni reclutativi del Corpo.
3. Lo svolgimento di ogni corso è progettato ed organizzato secondo un proprio calendario di massima, in base a quanto disposto dal relativo ordinamento didattico-addestrativo approvato dal Comandante generale della Guardia di finanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-13