Art. 13 · Corsi di formazione
Titolo IVCapo I

Art. 13

13 / 35

Corsi di formazione

In vigore dal 28 apr 2004
1. I corsi per la formazione degli ufficiali della Guardia di finanza sono organizzati e svolti dall'Accademia con carattere di unitarietà ed esclusività. 2. In ciascun anno accademico sono programmati i corsi di formazione previsti dal Comando generale della Guardia di finanza in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni reclutativi del Corpo. 3. Lo svolgimento di ogni corso è progettato ed organizzato secondo un proprio calendario di massima, in base a quanto disposto dal relativo ordinamento didattico-addestrativo approvato dal Comandante generale della Guardia di finanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-13