Titolo III

Art. 10

Uditorato

In vigore dal 5 apr 2024
1. L'allievo in licenza straordinaria di convalescenza ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'uditorato. 2. Il provvedimento di ammissione all'uditorato è adottato dal Comandante dell'Accademia in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del Comandante dei corsi e del Capo ufficio sanitario dell'Istituto. 3. L'allievo ammesso all'uditorato partecipa alle attività didattiche relative all'anno di corso di appartenenza e sostiene nel contempo eventuali interrogazioni, prove scritte ed esami, con esenzione da qualsiasi tipo di attività addestrativa che comporti impegno fisico. 4. Il periodo di uditorato non ha durata superiore a centoventi giorni, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all', comma 1. Per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il periodo di uditorato non è superiore a un terzo della relativa durata, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all', comma 1. 5. Al personale femminile ammesso a proseguire il periodo formativo ai sensi dell'articolo 1494, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Note all'articolo

  • Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".

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Uditorato (Art. 10 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale ... e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione) — Testo vigente | Portale Normativo