Titolo II

Art. 5

Ufficiali superiori di altre Forze armate addetti presso l'Accademia

In vigore dal 5 apr 2024
1. Per lo svolgimento delle attività di addestramento militare ricomprese nei corsi di formazione, i comandanti dei corsi si avvalgono della collaborazione dell'Ufficiale dell'Esercito addetto al Comando dell'Accademia, il quale partecipa alle esercitazioni militari interne ed esterne. 2. L'Ufficiale dell'Esercito addetto è posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale può essere sentito sull'addestramento militare dei frequentatori dei corsi e in materia di regolamenti militari. 3. L'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetto è posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale può essere consultato sull'addestramento dei frequentatori e delegato per le attività di competenza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'Accademia nel settore aeronavale.

Note all'articolo

  • Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".

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Ufficiali superiori di altre Forze armate addetti presso l'Accademia (Art. 5 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale ... e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione) — Testo vigente | Portale Normativo