Titolo II
Art. 5
5 / 35Ufficiali superiori di altre Forze armate addetti presso l'Accademia
In vigore dal 5 apr 2024
1. Per lo svolgimento delle attività di addestramento militare ricomprese nei corsi di formazione, i comandanti dei corsi si avvalgono della collaborazione dell'Ufficiale dell'Esercito addetto al Comando dell'Accademia, il quale partecipa alle esercitazioni militari interne ed esterne.
2. L'Ufficiale dell'Esercito addetto è posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale può essere sentito sull'addestramento militare dei frequentatori dei corsi e in materia di regolamenti militari.
3. L'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetto è posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale può essere consultato sull'addestramento dei frequentatori e delegato per le attività di competenza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'Accademia nel settore aeronavale.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-5