Titolo III
Art. 11
Documentazione caratteristica
In vigore dal 28 apr 2004
1. È compilato nei confronti di ciascun allievo un unico rapporto informativo relativo all'intero anno di corso, con l'osservanza delle disposizioni regolamentari sui documenti caratteristici applicabili agli ufficiali del Corpo frequentatori di corsi di istruzione, per quanto attiene alle qualità da valutare ed alle cause di redazione con riferimento al cambio del compilatore.
2. Qualora nel corso dell'anno siano state svolte attività esterne o di tirocinio pratico di servizio, per la compilazione e la revisione del rapporto informativo le autorità giudicatrici tengono conto degli elementi di informazione richiesti al Comando che ha impiegato l'allievo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-11