Capo II

Art. 26

Recupero dell'anno di corso

In vigore dal 5 apr 2024
1. L'allievo che, per malattia o altra causa documentata ed indipendente dalla propria volontà, compreso lo stato di gravidanza ovvero la maternità o paternità, sia assente o non idoneo a svolgere tutte le attività di servizio dell'Istituto per un periodo, anche non continuativo, complessivamente superiore a settantacinque giorni dell'anno accademico o che, per le stesse ragioni, non abbia potuto fruire in tutto o in parte le due sessioni d'esame, ovvero che abbia superato il limite di giorni stabilito dall', comma 4, è ammesso a recuperare l'anno di corso. Nel computo del periodo di assenza sono esclusi soltanto i giorni coincidenti con le interruzioni collettive delle attività, stabilite per gli allievi dello stesso anno di corso. In tale evenienza, l'allievo, una volta ultimato il ciclo formativo quinquennale, viene immesso in servizio con la medesima anzianità dei colleghi del corso cui originariamente apparteneva. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione. Per gli allievi frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno il periodo di assenza non può essere superiore a un quinto della durata del corso stesso. 2. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi del comma 1 partecipa a tutte le attività accademiche con l'esonero dal sostenimento degli esami e degli scrutini eventualmente già superati. 3. Ove ricorrano le circostanze di cui al comma 1, l'allievo del corso di durata annuale o inferiore all'anno è ammesso alla frequenza del primo corso utile della medesima natura di quello nel quale si è verificata l'assenza o l'inidoneità. L'ammissione è disposta, a domanda dell'interessato, dal Comandante generale della Guardia di finanza, semprechè ricorrano i requisiti previsti per la partecipazione al relativo concorso.In tale evenienza, l'allievo frequentatore del corso per: a) la nomina a ufficiale del ruolo normale - comparto speciale, al termine del corso di formazione, è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei colleghi del corso a cui originariamente apparteneva. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione; b) ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, al termine del corso di formazione, è iscritto in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianità relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione.

Note all'articolo

  • Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-26

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Recupero dell'anno di corso (Art. 26 Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale ... e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione) — Testo vigente | Portale Normativo