Capo II
Art. 23
Valutazione dell'addestramento ginnico sportivo
In vigore dal 5 apr 2024
1. Entro il termine dell'anno accademico a ciascun frequentatore dei corsi di formazione di durata pluriennale è assegnato il voto di addestramento ginnico sportivo da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia o, su delega, dal Comandante dei corsi e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati al frequentatore da valutare e da due insegnanti.
2. Per i frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite soglie minime di idoneità nonché modalità e criteri di valutazione dell'addestramento ginnico sportivo.
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-23