Capo II
Art. 17
Valutazione dell'attitudine militare e professionale
In vigore dal 5 apr 2024
1. La valutazione dell'attitudine militare è espressa nei confronti degli allievi dei corsi di Accademia ed è riferita al complesso delle qualità morali e di carattere dell'allievo ed alle sue doti intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione complessiva alla vita militare desunta dal senso della disciplina e dal senso del dovere e della responsabilità.
2. La valutazione dell'attitudine professionale è espressa nei confronti degli allievi dei corsi di applicazione e dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, del ruolo normale - comparto speciale e dei corsi straordinari, ove istituiti. La valutazione è riferita al complesso delle qualità morali e di carattere dell'allievo e alle sue doti intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione complessiva all'esercizio delle funzioni dell'ufficiale della Guardia di finanza desunta dalla preparazione professionale, dall'attitudine all'esercizio del comando e dal rendimento nelle attività tecnico-applicative.
3. La valutazione dell'attitudine militare e dell'attitudine professionale è espressa da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati all'allievo da valutare.
4. La commissione che valuta l'attitudine militare e professionale si riunisce almeno due volte per ciascun anno di corso per verificarne l'andamento, fatto salvo quanto disposto dall', comma 1, lettera a).
Note all'articolo
- Il Decreto 10 gennaio 2024, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-17