Art. 20 · Prova scritta d'esame
Capo II

Art. 20

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Prova scritta d'esame

In vigore dal 28 apr 2004
1. Durante lo svolgimento dell'eventuale prova scritta d'esame è presente in aula una commissione di vigilanza nominata dal Comandante dell'Accademia. 2. L'allievo che contravviene alle prescrizioni di cui all', comma 1, lettera e), o che comunque abbia copiato in tutto o in parte l'elaborato della prova scritta, viene allontanato dall'aula ed allo stesso è assegnato un voto pari a 1 trentesimo. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono, per quanto applicabili, anche alle eventuali prove scritte intermedie.
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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-20