Titolo VI
Art. 34
Determinazione della graduatoria al termine del ciclo formativo quinquennale: regime transitorio
In vigore dal 28 apr 2004
1. Per il novantasettesimo corso, l'ordine di iscrizione in ruolo al termine del ciclo quinquennale di formazione è dato dalla media aritmetica tra:
a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1997-1998 e 1998-1999);
b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 1999-2000);
c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2000-2001);
d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2001-2002).
2. Per il novantottesimo corso, l'ordine di cui al comma 1 è dato dalla media aritmetica tra:
a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1998-1999 e 1999-2000);
b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 2000-2001);
c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2001-2002);
d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2002-2003).
3. Per il novantanovesimo corso, l'ordine di cui al comma 1 è dato dalla media aritmetica tra:
a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1999-2000 e 2000-2001);
b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 2001-2002);
c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2002-2003);
d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2003-2004).
4. Per l'ordine di precedenza interno valgono le disposizioni di cui all', in quanto applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-34