Art. 34 · Determinazione della graduatoria al termine del ciclo formativo quinquennale: regime transitorio
Titolo VI

Art. 34

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Determinazione della graduatoria al termine del ciclo formativo quinquennale: regime transitorio

In vigore dal 28 apr 2004
1. Per il novantasettesimo corso, l'ordine di iscrizione in ruolo al termine del ciclo quinquennale di formazione è dato dalla media aritmetica tra: a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1997-1998 e 1998-1999); b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 1999-2000); c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2000-2001); d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2001-2002). 2. Per il novantottesimo corso, l'ordine di cui al comma 1 è dato dalla media aritmetica tra: a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1998-1999 e 1999-2000); b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 2000-2001); c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2001-2002); d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2002-2003). 3. Per il novantanovesimo corso, l'ordine di cui al comma 1 è dato dalla media aritmetica tra: a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1999-2000 e 2000-2001); b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 2001-2002); c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2002-2003); d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2003-2004). 4. Per l'ordine di precedenza interno valgono le disposizioni di cui all', in quanto applicabili.
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