Art. 32 · Provvedimento di espulsione
Titolo V

Art. 32

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Provvedimento di espulsione

In vigore dal 28 apr 2004
1. Il provvedimento finale è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 2. La procedura si conclude nel termine di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.
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