Titolo V
Art. 32
32 / 35Provvedimento di espulsione
In vigore dal 28 apr 2004
1. Il provvedimento finale è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
2. La procedura si conclude nel termine di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-05;94#art-32