Art. 10

Erogazione del finanziamento

In vigore dal 29 dic 1999
1. Il soggetto gestore eroga il finanziamento a fronte di idonea documentazione delle spese inserite nel programma approvato, fatta salva la quota relativa all'anticipo, di cui all', comma 5. 2. Le erogazioni possono essere effettuate anche sulla base di autocertificazione delle spese, resa ai sensi degli della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A tal fine, la distinta analitica delle spese è firmata dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale, ove esistente. Essa deve riportare la voce di spesa, la data ed il luogo di effettuazione e la modalità di pagamento, la natura e l'eventuale costo in valuta delle spese sostenute ed i soggetti pagatore e percipiente. Inoltre, il legale rappresentante attesta che il soggetto beneficiario ha effettuato le spese indicate nella distinta e che i dati esposti concordano con quelli risultanti dalle scritture contabili, per i costi sostenuti in lire, e con la documentazione agli atti dell'impresa, per i costi sostenuti in valuta. L'impresa conserva la documentazione di spesa in originale in modo da poterla eventualmente fornire al soggetto gestore durante tutto il periodo di rimborso del capitale erogato. 3. Le richieste di erogazione, complete della necessaria documentazione, devono essere presentate dall'impresa al soggetto gestore entro il periodo di utilizzo del finanziamento, che corrisponde al biennio decorrente dalla data di stipula del contratto più due mesi. Le erogazioni sono subordinate alla prestazione delle garanzie stabilite. 4. La richiesta della prima erogazione deve essere presentata al soggetto gestore dall'impresa completa della necessaria documentazione, entro il termine di due mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo motivata proroga non superiore ad ulteriori due mesi, ove l'impresa risulti essersi attivata al riguardo. In assenza di richiesta di erogazione entro il termine complessivo di cui sopra, l'operazione, previa comunicazione al soggetto interessato almeno 15 giorni prima della delibera, è sottoposta al comitato per la revoca del finanziamento. 5. L'impresa è tenuta a presentare la documentazione di spesa a copertura della somma erogata a titolo di anticipazione, entro il termine fissato per la prima erogazione di cui al comma 4. Trascorso inutilmente tale termine, l'operazione, previa comunicazione al soggetto interessato almeno 15 giorni prima della delibera, è sottoposta al comitato per la revoca del finanziamento. 6. Il tasso di cambio da applicare alle spese sostenute in valuta estera è determinato in via generale dal comitato. 7. Fra gli importi delle singole voci di spesa del programma e dei singoli Paesi è consentita una compensazione massima del quindici per cento. L'eliminazione di voci di spesa o variazioni di ordine superiore al 15 per cento o altri cambiamenti devono essere richieste al soggetto gestore e sono subordinate all'approvazione del comitato, che a tal fine adotta la propria determinazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Le spese oggetto della variazione sono riconosciute solo se sostenute a decorrere dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
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