Art. 9
Durata e rimborso del finanziamento
In vigore dal 29 dic 1999
1. I finanziamenti sono concessi per una durata non superiore a sette anni, di cui due di preammortamento, durante il quale sono corrisposti solo gli interessi, e cinque anni di ammortamento. Il rimborso è effettuato entro i cinque anni successivi al termine del periodo di utilizzo in rate semestrali posticipate a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo da corrispondere al tasso di interesse deciso dal comitato in sede di consolidamento.
Dalla data dell'erogazione e fino alla data del consolidamento gli interessi sono calcolati e corrisposti provvisoriamente al tasso agevolato. Su richiesta dell'impresa, il Comitato può ridurre il periodo di rimborso del finanziamento.
2. Eventuali interessi di mora sono calcolati ad un tasso pari a quello legale vigente, maggiorato di cinque punti.
3. I rientri per capitale ed interessi sono utilizzati per la concessione di nuovi finanziamenti.
Storico versioni
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