Art. 4
Modalità di realizzazione del programma Collaborazione con operatori locali
In vigore dal 29 dic 1999
Modalità di realizzazione del programma
Collaborazione con operatori locali
1. I programmi possono essere realizzati:
a) mediante gestione diretta, tramite la costituzione all'estero o il potenziamento di insediamenti durevoli, gestiti direttamente con l'impiego di proprio personale;
b) mediante una società partecipata di diritto locale;
c) mediante collaborazione con importatori, distributori, rappresentanti o altri tipi di imprese di diritto locale.
2. Qualora l'impresa intenda realizzare il programma secondo le modalità sub c) del precedente comma, nella domanda di finanziamento deve essere indicata la denominazione sociale dell'operatore locale, l'ubicazione della sede, il tipo di attività da esso svolta e la forma di collaborazione concordata, che deve prevedere l'utilizzo di locali dell'operatore estero e l'impiego di personale stabile in loco.
3. Qualora l'impresa intenda cambiare l'operatore locale indicato nella domanda deve darne comunicazione al soggetto gestore. Nel caso in cui la variazione dell'operatore locale intervenga dopo l'approvazione del programma, la diversa articolazione delle spese rispetto al preventivo verrà riconosciuta soltanto a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione ed a condizione che sia valutato positivamente dal comitato il rapporto di collaborazione eventualmente oggetto della variazione.
4. Nel caso in cui il programma sia volto al potenziamento di strutture già operanti all'estero, la spesa è ammissibile al finanziamento a condizione che dal preventivo risultino chiaramente le spese straordinarie ed aggiuntive rispetto alla normale attività commerciale e promozionale, derivanti dall'ampliamento delle strutture permanenti e/o del personale in loco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-09-22;467#art-4