Art. 3
Spese finanziabili
In vigore dal 29 dic 1999
1. Ai fini del presente regolamento, si considerano programmi di penetrazione commerciale i progetti finalizzati alla realizzazione di insediamenti durevoli in Paesi non membri dell'Unione europea. A titolo indicativo, si ritengono coerenti con tali programmi le spese relative a: costituzione e funzionamento all'estero di rappresentanze permanenti (uffici, sale espositive, magazzini, centri di assistenza ecc.), studi di mercato, promozione, dimostrazione, pubblicità, nonché spese per la prestazione di servizi di assistenza pre e postvendita alla clientela, purchè si tratti di costi direttamente collegati all'insediamento commerciale all'estero.
2. Le spese inserite nei programmi devono essere congruenti con le capacità organizzative, economiche e finanziarie del soggetto richiedente. Di regola, i programmi sono destinati ad una sola area geoeconomica e a non più di due Paesi della stessa area. Sono ammesse, tuttavia, purchè compatibili con l'importo del finanziamento e la natura del programma, spese da sostenere in Paesi di proiezione, cioè vicini a quello in cui è realizzato il programma.
3. Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel periodo di realizzazione, che decorre dalla data di approvazione del programma da parte del comitato e termina due anni dopo la stipula del contratto. Non possono essere finanziate spese sostenute prima dell'approvazione del programma.
4. Si considerano "sostenute" le spese effettuate alla data in cui avviene l'effettivo pagamento del bene o servizio.
5. Per le spese relative a campionamenti, stoccaggio, materiale pubblicitario, materiali, attrezzature e macchinari non destinati alla vendita, ma alla dotazione della struttura estera, anziché alla data di effettivo pagamento, è ammesso il riferimento alla data di spossessamento o di invio all'estero del bene per l'utilizzo nell'ambito del programma finanziato. Sulla base di quanto precede, si considerano ammissibili le spese individuate ai seguenti punti:
a) costi sostenuti dall'impresa precedentemente all'esecuzione del programma finanziato, per l'acquisto di materiali di abituale utilizzo (come ad esempio: materiale specifico e generico di officine, attrezzature e macchinari ecc.) e giacenti a magazzino che vengono inviati all'estero, in data successiva all'approvazione del programma da parte del comitato preposto, per la realizzazione del programma stesso;
b) costi sostenuti dall'impresa per gli acquisti dei materiali destinati in modo specifico al programma approvato da parte del comitato ed inviati all'estero in data successiva alla predetta approvazione;
c) temporanee esportazioni effettuate; in relazione all'esecuzione del programma, in data antecedente all'approvazione del programma, a fronte delle quali i relativi materiali possono essere:
convertiti in definitiva esportazione "franco valuta" in data successiva all'approvazione da parte del comitato (caso relativo, ad esempio, al precedente invio all'estero di macchinari: attrezzature ecc., che vengono successivamente destinati al programma, per la costituzione di centri di assistenza, filiali ecc.);
reimportati in data successiva all'approvazione del comitato ed in base alle tempistiche e modalità previste dal programma.
6. Il comitato può stabilire i limiti di finanziabilità di ciascuna voce di spesa in relazione alla situazione economicofinanziaria e al settore di attività dell'impresa, alla tipologia del programma e delle relative spese, nonché alle caratteristiche del mercato di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-09-22;467#art-3