Art. 6

Istruttoria

In vigore dal 29 dic 1999
1. L'istruttoria delle domande è effettuata seguendo l'ordine cronologico di ricezione. Ai sensi dell', comma 3, della legge, sono ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese, comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. 2. Il soggetto gestore effettua l'analisi della validità tecnica, finanziaria ed economica dei programmi in relazione alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente e, tenuto conto delle informazioni fornite dal Ministero ai sensi del successivo comma 4, nonché delle garanzie offerte dall'impresa, formula al comitato le proposte in merito al finanziamento. 3. Il soggetto gestore può richiedere all'impresa la documentazione integrativa ed i chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria. Al fine di concludere il procedimento di concessione del finanziamento nel termine stabilito dal successivo comma 5 del presente articolo, i chiarimenti devono essere forniti entro trenta giorni. In mancanza di risposta, è inviato all'impresa un sollecito, cui deve essere dato riscontro nei successivi quindici giorni, decorsi i quali la domanda è archiviata. 4. Al fine di acquisire i prescritti elementi di valutazione della coerenza promozionale e commerciale dei programmi ed eventualmente delle relative variazioni, il soggetto gestore può richiedere informazioni al Ministero, che a tal fine si avvale anche degli uffici ICE. Il Ministero deve rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta d'informazioni. 5. Le schede di valutazione dei programmi, redatte dal soggetto gestore al termine dell'istruttoria, sono sottoposte al comitato, seguendo l'ordine cronologico corrispondente al numero di posizione delle domande, entro tre mesi dalla loro data di arrivo. Sono fatte salve le deroghe derivanti dal rispetto della priorità di cui al comma 1.
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