Art. 8
Contratto di finanziamento
In vigore dal 29 dic 1999
1. Il soggetto gestore, in esecuzione delle delibere del comitato, provvede alla stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed alle relative erogazioni, nonché alla tutela ed al recupero dei crediti, ivi compresa l'escussione delle garanzie.
2. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione relativa al provvedimento di concessione di finanziamento, il beneficiario presenta al soggetto gestore, a pena di decadenza, la documentazione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento.
3. Entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 viene stipulato il contratto di finanziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1999-09-22;467#art-8