Art. 13

Attività di controllo

In vigore dal 29 dic 1999
1. Il Ministero, anche mediante ispezioni in loco, accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione. A tal fine, il Ministero può avvalersi della collaborazione dell'ICE. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del Fondo. 2. I controlli sono volti ad accertare la corrispondenza della realizzazione ai programmi approvati dal comitato e, in particolare, a verificare l'effettiva costituzione dell'insediamento preventivato e la sua operatività, nonché l'efficacia della legge. 3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero trasmette al comitato il programma dei controlli che intende effettuare. Il comitato dispone l'invio al Ministero delle delibere e della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli. Se finalizzati ad accertamenti necessari per l'adozione della delibera di consolidamento da parte del comitato, i controlli devono essere effettuati entro il periodo di realizzazione dei progetti. 4. Il soggetto gestore verifica la corrispondenza delle spese risultanti dall'autocertificazione o da altra documentazione con quelle indicate nel programma approvato; effettua, altresì, controlli a campione richiedendo alle imprese la necessaria documentazione in originale o in copia conforme; segnala al comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicità delle spese documentate. 5. I risultati dei controlli effettuati sono trasmessi al comitato, anche ai fini della decisione in merito al consolidamento del tasso agevolato.
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Attività di controllo (Art. 13 Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.) — Testo vigente | Portale Normativo