Art. 14

R e v o c a

In vigore dal 29 dic 1999
1. Il finanziamento può essere revocato, previa apposita contestazione comunicata all'interessato almeno quindici giorni prima del provvedimento, oltre che nei casi previsti dall', comma 4 e dall', comma 4 del presente decreto, anche quando non risulti realizzato l'insediamento durevole preventivato ovvero lo stesso venga chiuso prima della fine del periodo di realizzazione, salvo che tali eventi non siano comunicati al comitato almeno un mese prima della chiusura o dell'interruzione dell'attività della struttura estera ovvero del rapporto con l'operatore locale; restano fatti salvi i casi di forza maggiore, per i quali non vale il termine indicato. 2. La valutazione dell'imputabilità all'impresa della chiusura anticipata con conseguente rimborso dell'importo erogato a tasso di riferimento entro sei mesi dalla delibera è rimessa al comitato, a condizione che l'impresa comunichi al soggetto gestore le ragioni della chiusura o delle interruzioni dell'attività della struttura estera ovvero del rapporto con l'operatore locale, almeno un mese prima del verificarsi dei citati eventi.
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